Il regime dei neo residenti, previsto dall’art. 24-bis del TUIR, consente l’assoggettamento dei redditi prodotti all’estero dalle persone fisiche (ex. Art. 165 co. 2 del TUIR) ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, calcolata forfetariamente, di importo pari ad euro 200.000 per ogni anno d’imposta di validità dell’opzione, fino ad un massimo di 15 anni. I requisiti di accesso al regime sono:
– Residenza fiscale al di fuori dell’Italia per almeno nove periodi d’imposta nei dieci precedenti l’inizio dell’opzione;
– trasferimento della residenza in Italia (ex. Art. 2 co. 2 TUIR);
– ottenimento di risposta favorevole a specifica istanza di interpello probatorio.
È inoltre possibile estendere l’opzione a uno o più familiari (di cui all’art.433 c.c.), purché anch’essi rispettino i requisiti di cui sopra. L’imposta sostitutiva per ciascun familiare ammonta ad euro 25.000 per ciascun periodo d’imposta.
L’opzione si perfeziona, alternativamente, con la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa:
– al periodo d’imposta in cui la persona ha trasferito la propria residenza fiscale in Italia;
– al periodo d’imposta successivo.
Durante i periodi d’imposta di validità dell’opzione vige l’esenzione dall’obbligo di compilare il quadro RW e versare l’IVIE e l’IVAFE.