Tanto per le spa non quotate quanto per quelle quotate, le modalità di funzionamento del Collegio sindacale sono quelle previste dall’art. 2404 c.c. Ai sensi di Legge:

  • il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni;
  • la riunione può svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione, se lo statuto lo consente e ne indica le modalità;
  • il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del Collegio decade dall’ufficio;
  • delle riunioni del Collegio sindacale deve redigersi verbale, che viene trascritto nel libro previsto dall’art. 2421 co. 1 n. 5 c.c., e sottoscritto dagli intervenuti;
  • il Collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti;
  • il sindaco dissenziente da una delibera collegiale ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
FOLLOW US ON