L’art. 162 del TUIR definisce la stabile organizzazione (S.O.) come una sede fissa di affari attraverso la quale l’impresa non residente esercita l’attività in Italia. La stabile organizzazione di un’impresa estera deve essere dotata di autonomia funzionale.

IVA: la stabile organizzazione è soggetta, in termini di adempimenti, scadenze e versamenti, all’ordinaria disciplina vigente in Italia.

IRES e IRAP: si applica il principio di derivazione dal conto economico, dove la S.O. viene considerata come entità fiscalmente separata e indipendente dalla casa madre. Come per l’IVA anche per le imposte dirette vale la normativa italiana.

A livello civilistico, la redazione del bilancio è richiesta al solo scopo di determinare correttamente i redditi imponibili. Il bilancio non è assoggettato ad obbligo di deposito, ma la prassi prevede l’obbligo di procedere con la pubblicazione presso la CCIAA competente del bilancio della casa madre estera.

Ricordiamo infine che, nelle transazioni intercompany tra casa madre e stabile organizzazione, occorre tenere conto delle disposizioni in materia di transfer pricing.

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