Gli omaggi concessi dall’impresa in occasione delle festività natalizie, solitamente beni di modico valore quali panettone o cesto di natale, concorrono alla formazione del reddito del lavoratore dipendente tenuto conto di altri benefit ricevuti (quali l’auto in uso promiscuo al dipendente, rimborso utenze domestiche, spese per l’affitto o per gli interessi sul mutuo prima casa).

L’articolo 1 co. 16-17 della Legge n. 213/2023 ha previsto l’incremento temporaneo, per il 2024, della soglia di non imponibilità dei fringe benefits:

– Per i dipendenti senza figli fiscalmente a carico, la soglia ordinaria di 258,23 euro è stata elevata a 1.000 euro;

– Per i dipendenti con figli fiscalmente a carico, la soglia di 2.000 euro.

Nel caso in cui il limite venga superato, l’intero valore del fringe benefit concorrerà a formare il reddito del dipendente e non solo la parte eccedente.

 

Il costo sostenuto dal datore di lavoro per l’acquisto di beni da destinare in omaggio ai dipendenti è deducibile dal reddito d’impresa, purché non siano sostenuti per finalità di istruzione, educazione, ricreazione o assistenza sociale, sanitaria o culto. In tal caso le spese sono deducibili per un ammontare non superiore al 5 per mille delle spese per prestazione di lavoro dipendente. L’Iva sugli acquisti è indetraibile e la successiva cessione gratuita verso i dipendenti è fuori campo Iva, se i beni non sono oggetto dell’attività d’impresa.

 

Nel disegno della Legge di Bilancio 2025 viene introdotta la deducibilità delle spese di rappresentanza e degli omaggi solo se sostenute dall’impresa con modalità di pagamento tracciabili ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs.241/97.

 

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