I soggetti passivi che hanno effettuato operazioni con l’estero in regime di non imponibilità IVA possono verificare la sussistenza delle condizioni per l’acquisizione della qualifica di esportatore abituale.

La qualifica si acquisisce se nell’anno solare precedente o nei 12 mesi precedenti, si sono registrate cessioni all’esportazione o operazioni assimilate (senza applicazione dell’IVA art. 8 c.1DPR 633/72) per un ammontare complessivo pari almeno al 10% del volume d’affari «rettificato» (art.1 c.1 lett. a) DL 746/83).

Il plafond, che deriva dal totale delle operazioni effettuate, può essere:

  • FISSO: Calcolato sull’ammontare delle operazioni registrate nell’anno solare precedente (dal 1° gennaio dell’anno solare successivo a quello di inizio attività)
  • MOBILE: Calcolato sull’ammontare delle operazioni registrate nei 12 mesi precedenti (attività avviata da almeno 12 mesi)

La dichiarazione può essere presentata:

  • Per una singola operazione;
  • Per una o più operazioni, sino a concorrenza di uno specifico ammontare.

Quest’ultima è la modalità più utilizzata ma che necessita di un continuo e attento monitoraggio per evitare lo splafonamento ed incorrere nelle sanzioni conseguenti, che vanno dal 100% al 200% del valore dell’imposta. Per le violazioni commesse dall’1.9.2024 la sanzione è pari al 70%.

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