Cosa cambia per i diversi casi? Studio Abaco prende in considerazione i casi di contribuenti che intendono aderire alla VD2 avendo aderito o meno alla VD1, sia della situazione dei soggetti IVA che hanno svolto attività con Paesi black list

Bentrovati. Riprendiamo dopo le vacanze natalizie i lavori di preparazione alla Voluntary Disclosure Bis o Voluntary Disclosure 2.0.

A chi ci rivolgiamo?

A tre diverse controparti:

  1. contribuenti che intendono aderire alla VD2 avendo già aderito alla VD1;
  2. contribuenti che intendono aderire alla VD2 non avendo aderito alla VD1;
  3. soggetti IVA che svolgono ed hanno svolto in passato operazioni con Paesi black list.

La prima categoria di interlocutori è stata introdotta in sede di conversione del DL; oggi è infatti possibile, per chi abbia già presentato la Voluntary Disclosure aderire alla Voluntary Disclosure bis per l’ambito di applicazione eventualmente non presentato.

Ovvero:
a) chi avesse aderito alla VD nazionale potrà presentare la VDBis internazionale;
b) chi avesse aderito alla VD internazionale ha ora modo di presentare la VDBis nazionale.

Poniamo il caso del contribuente di Modena che abbia aderito alla VD internazionale per regolarizzare un conto corrente ed un conto titoli ereditato e localizzato a Montecarlo (Principato di Monaco).
Lo stesso contribuente potrà ora regolarizzare altri imponibili mai dichiarati in Italia dei quali detiene il frutto (denaro contante) in cassette di sicurezza, casseforti etc.

Con pagamento delle intere imposte ma accompagnate da sanzioni ridotte.

 



DENARO CONTANTE

Torniamo ora su argomento di grande interesse in merito al quale siamo intervenuti nel corso dei mesi: il denaro contante.
Come per la precedente VD è possibile far emergere contanti ed altri valori al portatore, siano essi in Italia che all’estero.

Come tassarli? Come redditi sottratti a tassazione nel 2015 e nei 4 periodi precedenti.

È ammessa prova contraria.

Il nostro Team specializzato è disponibile a valutarla insieme a Voi. È sufficiente una chiamata alla Segreteria di Studio per fissare un appuntamento.

 



PROCEDURA DI ADESIONE

Chi detiene denaro o valori al portatore (es. lingotti d’oro, diamanti,…) dovrà:

  • rilasciare una dichiarazione circa la loro provenienza “tributaria” (una dichiarazione di origine fiscale dei valori stessi);
  • verificare con noi la necessità di un notaio che certifichi la consistenza dei valori (nel caso ad esempio di cassette di sicurezza presso banche);
  • versare il contante e/o depositare i valori al portatore presso un intermediario finanziario abilitato.

 



PAESI BLACK LIST

La Legge di conversione del DL 193/2016 ha infine anticipato di un anno l’abrogazione dell’obbligo, per i soggetti IVA, di comunicare all’Amministrazione finanziaria i dati relativi ad operazioni di importo complessivo pari o superiore a 10.000 Euro intercorsi con controparti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata.
Viene quindi meno un ulteriore adempimento: quello inizialmente previsto per settembre 2017 con riferimento alle operazioni intervenute nel 2016.

L’Amministrazione finanziaria ha inteso inviare un segnale forte agli evasori fiscali: l’accelerazione nelle procedure di scambio di informazioni con gran parte dei paesi del mondo ha reso superflue queste comunicazioni annuali.

Il Fisco dispone o disporrà comunque dei dati necessari all’attività di accertamento.

 

Modena, 20 Gennaio 2017

STUDIO ABACO
Alessandro Stradi