Aderire alla Voluntary Disclosure o attendere che l’Amministrazione Finanziaria e le prove necessarie di una evasione. Una gara contro il tempo

Dopo un periodo dedicato agli incontri con i Clienti (i primi di Modena, Bologna e Reggio Emilia), nonché al sempre necessario studio ed approfondimento che coinvolge a diversi livelli il nostro Studio di commercialisti, parliamo oggi ancora di paradisi fiscali, Voluntary Disclosure e di caccia agli evasori.

Ricordiamo preliminarmente come i periodi d’imposta a vario titolo interessati dalla Voluntary Disclosure siano quelli compresi tra il 2009 ed il 2015 (2004-2015 per i paesi c.d. black list). Il Legislatore ha parimenti allungato il termine decadenziale di accertamento scadenti dal 1 gennaio 2015, prorogandoli al 31 dicembre 2018. Gli anni sanabili saranno quindi, almeno fino alla fine del 2018, accertabili, consentendo al Fisco, una volta terminata la VD bis di poter iniziare un’ordinata caccia all’evasore fiscale.

Oggi il Contribuente ed i suoi professionisti hanno quindi tutti gli strumenti indispensabili a sanare le violazioni commesse, così come l’Amministrazione, coerentemente, si è riservata il legittimo potere di accertamento, volto a stanare gli evasori fiscali ancora indecisi in merito alla VD o addirittura risoluti a permanere in uno status di irregolarità. Dai dati ufficiali le cifre ed il numero dei soggetti coinvolti è davvero ingente.

E qui si meglio si caratterizza la procedura di Voluntary Disclosure non già come uno strumento di recupero dell’evasione da parte dell’Agenzia delle Entrate, quanto piuttosto di una sorta di ravvedimento, di volontaria dichiarazione di materiale impositivo mai comunicato al Fisco da parte dell’evasore.

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In questo ambito uno dei temi più delicati è quello dei cosiddetti paradisi fiscali. Lo abbiamo trattato più volte nel blog dello Studio Abaco, ma dai primi incontri comprendiamo come sia utile ritornarci.

L’Italia ha siglato numerosi accordi finalizzati all’efficientamento della cooperazione internazionale in materia fiscale, conformi agli standard OCSE. Questi accordi, che seguono processi a volte differenti ma tra loro coerenti, consentiranno di conoscere le attività finanziarie effettivamente possedute da un residente in Italia (sia direttamente, sia per il tramite di società interposte) in qualunque luogo del mondo. Il vantaggio che è possibile cogliere in questa fase è proposto proprio a quei contribuenti che detengano attività finanziaria in Paesi black-list, ex paradisi fiscali, i quali abbiano nel frattempo ed entro il 24 ottobre 2016, siglato un accordo di collaborazione con l’Italia.

L’occasione è a nostro avviso imperdibile. Per quale ragione? Perché all’interno della Voluntary Disclosure (fuori di essa tali Paesi continueranno ed essere considerati paradisi fiscali) sarà possibile regolarizzare la propria posizione prendendo a riferimento non il periodo previsto per questi Stati (come anticipato tutti gli anni compresi tra il 2004 ed il 2015), ma solo il periodo 2009-2015, con un ingente risparmio di imposte e sanzioni.

Questo aspetto non è stato a nostro parere adeguatamente comunicato ai contribuenti.

Se consideriamo inoltre che ai fini reddituali (e quindi non per il monitoraggio per il quale il periodo da sanare comprende anche il 2009) gli anni da regolarizzare sono solo quelli compresi tra il 2010 ed il 2015, possiamo apprezzare come la Voluntary Disclosure rappresenti una grande opportunità per chi possiede attivi in paesi compresi nella lista nera del Fisco. I dati rilasciati dall’Agenzia a fine 2015 con riferimento alla prima VD, già evidenziavano ingenti regolarizzazioni da Paradisi fiscali. Questi contribuenti, con la vecchia normativa ed in assenza di accordi, hanno dovuto regolarizzare un decennio. Scelta a nostro parere opportuna ma molto costosa. Chi oggi, nelle medesime condizioni, non avesse optato per la trasparenza potrà farlo, beneficiando degli accordi che l’Italia sta siglando in giro per il mondo, anticipandone subito l’efficacia, riducendo il numero delle annualità da sottoporre a dichiarazione volontaria. Quindi una VD più conveniente.

Uno degli aspetti di maggiore attenzione riguarda la ricostruzione dei movimenti finanziari del Contribuente in questi ultimi anni, volto a verificare se, nell’eventuale trasferimento dall’Italia ad un paese collaborativo e, successivamente, ad un paese black list vi sia stata una sostanziale modifica dei termini decadenziali, in ragione dell’art. 12, comma 2, del D.L. 78/2009, che norma proprio il raddoppio dei termini del controllo fiscale per il reato di evasione in Paesi paradisiaci. Interessanti tra gli altri i casi di Panama, Emirati Arabi Uniti (tra cui Dubai ed Abu Dhabi), Hong Kong, Singapore, Andorra, Bermuda… Situazioni che richiedono un’esperienza provata sul campo, in ragione della complessità dei nodi da sciogliere: quelli fiscali infatti vanno di pari passo con il penale tributario, con la verifica circa i reati di riciclaggio ed autoriciclaggio.

A chi ritenga, quale depositario ad esempio di somme in un paese black list, di potersi considerare immune da qualsiasi approfondimento o mappatura da parte delle autorità fiscali aderenti all’OCSE, ci permettiamo di raccomandare maggiore attenzione ad alcuni aspetti:

• Le istituzioni finanziarie mondiali seguono oggi rigorosi processi di identificazione del Cliente;
• Nell’impostazione di quella che è a tutti gli effetti una due diligence le banche estere concentrano l’informazione sul beneficial owner, il titolare effettivo dei conti;
• Queste informazioni verranno inviate, in un accordo teso alla trasparenza fiscale dell’informazione finanziaria, allo stato di residenza del beneficiario effettivo. Alcune sono già state inviate.

A livello UE segnaliamo infine come lo scambio automatico obbligatorio ha squarciato il velo delle interposizioni fittizie (c.d. “prestanomi”). Con sanzioni in caso di violazione a carico del titolare effettivo, del prestanome, degli eventuali altri interposti, tra cui bankers e fiduciarie.

Chi quindi abbia deciso di fuggire da un paese all’altro del pianeta sappia che i tempi stanno per scadere: scegliere di aderire alla VD 2017 o, in alternativa, attendere che l’Amministrazione Finanziaria abbia i documenti e le prove necessarie della sua evasione. Una gara contro il tempo.

 

Modena, 14 Marzo 2017

Studio Abaco
Roberta Adami ed Alessandro Stradi