Le vendite riconducibili al commercio elettronico indiretto – cessione di “beni materiali”, spediti tramite i canali fisici tradizionali a seguito di contratti conclusi online – effettuate da un’impresa italiana nei confronti di soggetti privati verso un altro Stato UE sono ammesse al regime di non imponibilità IVA in Italia e devono essere tassate nel paese membro di destinazione. L’applicazione dell’IVA nello Stato membro di destinazione, prevede tuttavia una rilevante deroga, in quanto non opera fintantoché le vendite a distanza effettuate nello Stato UE di destinazione non abbiano superato l’ammontare stabilito al riguardo da tale Stato, la cui “soglia di protezione” varia da un minimo di euro 35.000 fino al massimo di euro 100.000.

Dal 1 luglio 2021 saranno eliminate le “soglie di protezione” dei singoli Stati, a favore un’unica soglia di € 10.000,00, comune a tutti gli stati membri. Superata questa soglia sarà necessario identificarsi ai fini IVA in ogni Stato membro UE in cui si effettuano vendite a distanza ovvero aderire al regime One Stop Shop, assolvendo agli obblighi IVA nel solo Stato di residenza o di rappresentanza fiscale.

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