Molti contribuenti ignorano che anche immobili all’estero ed opere d’arte rientrano tra gli investimenti regolarizzabili mediante la Voluntary Disclosure bis

In tema di rientro dei capitali dall’estero, registriamo che pochi contribuenti sono informati sul fatto che anche immobili all’estero ed opere d’arte rientrano tra gli investimenti regolarizzabili mediante la Voluntary Disclosure bis (o ‘condono’ come molti continuano a chiamarla erroneamente), così come dei rischi che si corrono su un tema davvero importante.

Affidarsi alla consulenza di commercialisti specializzati nella Voluntary Disclosure è fondamentale.

Il tema della collaborazione volontaria o Voluntary Disclosure è sempre più ‘caldo’ e Studio Abaco è sempre più un riferimento specializzato per consigliare e validare le posizioni dei contribuenti di Modena, Ferrara, Bologna e Reggio Emilia, contestualizzando qualsiasi decisione intendano prendere nell’attuale contesto normativo, nazionale ed internazionale.

 

Come anticipato su queste pagine sono molti gli elementi che ci convincono a consigliare l’adesione alla Voluntary 2017. Ne citiamo solo tre, a nostro modo di vedere più che sufficienti:

  1. lo scambio di informazioni automatico tra gli Stati,
  2. l’inclusione dei titolari effettivi nelle banche dati finanziarie,
  3. le presunzioni in favore del Fisco italiano.

La riapertura dei termini per accedere alla procedura di collaborazione volontaria (Voluntary Disclosure) ci dà l’opportunità di invitare tutti coloro che nel 2015 hanno deciso di non regolarizzare le attività detenute all’estero a valutare con ragionevolezza la loro posizione.

Utilizzo il termine valutare in luogo del più appropriato “rivalutare” in quanto gli incontri avuti in queste prime settimane dell’anno ci hanno permesso di conoscere contribuenti ignari dei rischi che correvano e non adeguatamente informati.

È anche per questo che stiamo investendo tempo e risorse nel progetto di blog, per informare, avvicinare le persone che nella precedente tornata non avevamo avuto l’occasione di consigliare ed assistere. Stiamo in questi giorni incontrando tanti contribuenti in particolare di Reggio Emilia e Bologna che si interrogano sul condono di cui sentono parlare, sulla collaborazione volontaria utile a regolarizzare la loro posizione col fisco italiano. “Ho degli immobili all’estero, cosa devo fare?”, “Detengo un’opera d’arte all’estero, sono a rischio?” Sono solo alcune delle domande a cui sinteticamente rispondiamo in coda a questo articolo, ma prima di tutto è utile affermare che solo da una completa consapevolezza del quadro normativo e delle continue evoluzioni in atto che è possibile assumere decisioni razionali.

Il Team di Studio Abaco è a disposizione per validare le Vostre posizioni, contestualizzando qualsiasi decisione che intendiate prendere nell’attuale contesto normativo, nazionale ed internazionale. Un contesto, e lo scriviamo da molte settimane e non ci stancheremo di ripeterlo, molto più complesso di quello che ci trovammo ad affrontare nel 2015, certamente ostico per chi intenda proseguire condotte opache verso l’Amministrazione finanziaria italiana.

Un motivo “forte” che spinge a favore della regolarizzazione è anche la straordinaria velocità con cui i cosiddetti “paradisi fiscali” stanno adattandosi alle nuove esigenze di trasparenza fiscale internazionale.

Oggi l’OCSE, nelle sue varie espressioni, tiene costantemente sotto esame:

  • a) la disponibilità di informazioni sugli assetti proprietari di società ed enti, i dati bancari e finanziari ed i bilanci societari;
  • b) l’accessibilità, da parte delle autorità fiscali locali, di tali informazioni;
  • c) l’efficienza dimostrata da ciascun Paese nell’evadere le richieste di informazione degli altri Stati.

Non siamo quindi più ai vecchi accordi “sulla carta”. Esiste un’amministrazione internazionale capace di verificare che quegli accordi vengano rispettati. Un organismo sovranazionale che opera in stretta sinergia con quelli nazionali.

Studio Abaco verifica settimanalmente gli accordi stipulati dall’Italia. Ne ha dato recente notizia l’articolo di Alessandro Stradi, scritto pochi giorni fa.


Sorprendente è apparsa la risposta ricevuta in questi ultimi tempi proprio dai “paradisi fiscali”
, che stanno aderendo allo scambio d’informazioni automatico mediante il cosiddetto Common Reporting Standard (Crs).

I Paesi che si sono impegnati a scambiare automaticamente – a partire dal settembre 2017 per il 2016 o settembre 2018 per il 2017 – le informazioni sui conti correnti e altri rapporti finanziari che i residenti degli altri Stati aderenti al CRS intrattengono con gli intermediari locali sono ormai prossimi ai 100.
Il punto di forza dello scambio automatico consiste nel fatto che oggetto di segnalazione non sono solo i titolari “diretti” dei rapporti finanziari, ma anche i c.d. “titolari effettivi” (ai sensi della normativa antiriciclaggio, altra disciplina che occorre ben padroneggiare prima di avventurarsi in qualsiasi percorso di Voluntary) delle società, trust o altri enti che detengano tali conti; il che consente di svelare le strutture basate sull’interposizione di soggetti “opachi”.

E’ il tema delle conduit company che ho avuto il piacere di trattare due settimane fa.

Benché la procedura di collaborazione volontaria sia stata nella precedente edizione utilizzata soprattutto per far emergere attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero in violazione degli obblighi di compilazione del quadro RW (cosiddetta “voluntary internazionale”), si ricorda che può essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap, dell’Iva e dei sostituti di imposta, anche da parte dei contribuenti che non abbiano detenuto illegittimamente attività all’estero (cosiddetta “voluntary nazionale”).

Studio Abaco ha assistito numerosi contribuenti nel periodo 2015/2016 anticipando questa opportunità, già prevista nella prima Voluntary ma purtroppo conosciuta ed utilizzata da pochi; lo abbiamo fatto con convinzione, per comprendere l’effettivo quadro dei fatti e presentare all’Agenzia delle Entrate una dichiarazione fedele e, in quanto tale, convincente.
Questo approccio, che coniuga competenza e prudenza, coinvolge non solo le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici ed associazioni equiparate (trust, fondazioni, società semplici), ma anche le società di capitali, gli enti commerciali, le società di persone commerciali residenti in Italia, e in generale i soggetti non residenti.

Le due procedure sono indipendenti ma durante i colloqui con il cliente è bene valutarle insieme.

È quindi possibile accedere solo alla voluntary internazionale, oppure solo alla voluntary nazionale, oppure a entrambe.
Notizia importante: chi si sia già avvalso nella precedente edizione della procedura internazionale, può accedere alla voluntary nazionale e viceversa.
Non è al contrario possibile ripresentare la medesima sanatoria.
Ci preme invitare a contattarci anche chi avesse deciso di trasferire la propria residenza all’estero. Per verificare insieme, e prima che lo faccia l’Agenzia delle Entrate, se si tratta di un trasferimento effettivo o “fittizio”.

 

Modalità e termini

Studio Abaco è a disposizione per assistervi nella presentazione dell’istanza di ammissione (la scadenza è il 31 luglio 2017) e nell’invio della relazione di accompagnamento contenente le informazioni e la documentazione di supporto (30 settembre 2017)

Chi fosse interessato ad un primo incontro di confronto è pregato di contattare la Segreteria di Studio. Considerati i tempi che necessitano per raccogliere la documentazione dall’estero e le necessarie problematiche burocratiche è bene partire per tempo! In particolare per quei contribuenti titolari di attività finanziarie in paesi lontani, la cui documentazione potrebbe richiedere una traduzione giurata in lingua italiana. Studio Abaco è in grado di procedere, tramite società terze specializzate, anche a questo servizio.

Il versamento spontaneo è invece previsto per il 30 settembre 2017.

I periodi di imposta regolarizzabili con la procedura si estendono rispetto alla prima voluntary disclosure al 2014 e 2015.
Ricordiamo che, in luogo della determinazione analitica dei rendimenti, è possibile calcolare gli stessi applicando il c.d. “metodo forfetario” nella misura percentuale del 5% al valore complessivo della loro consistenza alla fine di ciascun anno, determinando l’ammontare corrispondente all’imposta da versare utilizzando l’aliquota del 27 per cento.
Tale facoltà è ammessa solo nei casi in cui la media delle consistenze di tali attività finanziarie risultanti al termine di ciascun periodo d’imposta oggetto della collaborazione volontaria non ecceda il valore di 2 milioni di euro.
Come avremo modo di dirvi al primo incontro, il nostro approccio alla Voluntary Disclosure 2017, come per la precedente, è di verificare ciascuna posizione mediante esame analitico di tutta la documentazione.
È certamente la via più professionale e, dalla nostra esperienza e considerato il rendimento degli investimenti finanziari nel periodo 2009-2016, vi sono buone probabilità di minori oneri tributari.

 

Periodi di imposta

Per individuare i periodi d’imposta accertabili si deve tener conto del fatto che la procedura deve coprire quelli ancora accertabili alla data del 31 dicembre 2014. I periodi variano da caso a caso ma possiamo provare a esporli in estrema sintesi.

  • 1) Ai fini del quadro RW:
    a) i periodi d’imposta dal 2009 al 2015 per le attività detenute:
    in Paesi diversi da quelli black list;
    oppure in Paesi black list con accordo entrato in vigore entro il 24 ottobre 2016 (o firmato entro il 2 marzo 2015) sempre che le attività siano rimpatriate in Italia (anche mediante amministrazione fiduciaria con o senza intestazione) o in Stati Ue o See oppure in Paesi dell’Ocse che non hanno posto riserve alla possibilità` di scambiare informazioni bancarie o, infine, il contribuente abbia rilasciato il waiver all’intermediario finanziario estero. Il waiver è sovente elemento di allungamento dei tempi. Anche per questo occorre affrettarsi.
    b) i periodi d’imposta dal 2004 al 2015 negli altri casi;
  • 2) ai fini delle imposte sui redditi: a) i periodi d’imposta dal 2010 (2009 in caso di omessa presentazione della dichiarazione per tale anno) al 2015 per le attività detenute: in Paesi diversi da quelli black list; oppure in Paesi black list con accordo entrato in vigore entro il 24 ottobre 2016 (o firmato entro il 2 marzo 2015); b) i periodi d’imposta dal 2006 (2004 in caso di omessa presentazione della dichiarazione per tale anno) al 2015 negli altri casi.

Termini di accertamento

I termini di accertamento ai soli fini della procedura di collaborazione decadono il 31 dicembre 2018.
In caso di autoliquidazione il versamento per la definizione della procedura può essere ripartito in tre rate mensili di pari importo ed in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2017; il pagamento della terza rata o dell’unica rata perfeziona la procedura di collaborazione. L’Agenzia delle entrate deve comunicare tramite Pec al contribuente il perfezionamento della procedura.

Se il contribuente decide di non ricorrere all’autoliquidazione, o qualora il versamento delle somme dovute in sede di autoliquidazione risulti insufficiente, l’Agenzia dopo aver effettuato i dovuti controlli, notifica al contribuente gli inviti al contraddittorio e l’atto di contestazione.

Studio Abaco accompagna il Cliente nell’intero iter del procedimento di adesione: dai primi incontri alla raccolta della documentazione, dall’invio della dichiarazione alla redazione ed invio della relazione accompagnatoria, dai pagamenti alla conclusione dell’intero processo. Un cammino che, nella precedente esperienza, è durato oltre due anni, nei quali saremo sempre al Vostro fianco.

Sanzioni

Il contribuente può auto-liquidare le somme dovute (tributi evasi, interessi, sanzioni). La nuova procedura impatta direttamente sulla misura delle sanzioni. L’autoliquidazione comporta un maggior onere professionale ma consente di per poter ottenere una misura sanzionatoria più favorevole.

Immobili e opere d’arte
Anche gli immobili, le opere d’arte e gli oggetti preziosi rientrano tra gli investimenti regolarizzabili mediante la Voluntary bis. A partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2009 ricorre l’obbligo di indicare nel modulo RW, non soltanto le attività di natura finanziaria, e gli immobili o altri beni patrimoniali (ad esempio, le auto, le imbarcazioni, gli oggetti preziosi e le opere d’arte) che abbiano effettivamente prodotto redditi nel periodo d’imposta, ma anche gli investimenti che, pur non avendo prodotto redditi, siano suscettibili di produrli in astratto, quali, ad esempio, gli immobili tenuti a disposizione (circolare n. 45/E del 2010, confermata dalla circolare n. 10/E del 2015).

Secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, gli investimenti oggetto della procedura sono quelli che il contribuente ha omesso di indicare nel quadro RW nei periodi di imposta per i quali non sono decaduti i termini per l’accertamento, ricomprendendo anche tutti i redditi connessi, ovvero quei redditi che servirono per costituirli o acquistarli o derivanti dalla loro utilizzazione o dismissione, che sono stati sottratti a tassazione in Italia.

Immobili
La regolarizzazione degli immobili deve essere esaminata sia dal punto di vista reddituale (Irpef), sia per la mancata compilazione del modulo RW.

Opere d’arte e oggetti preziosi
Per le opere d’arte e gli oggetti preziosi, la procedura di emersione riguarda le violazioni sul monitoraggio fiscale, in quanto di norma non producono redditi e comunque non sono soggetti all’Ivafe. Qualche specifica considerazione va fatta per i metalli preziosi.

Per entrambe queste categorie, come del resto per le altre attività finanziarie, è indispensabile un incontro presso lo Studio. Vi aspettiamo quindi a Modena, in Viale Corassori 72. Il nostro team di esperti Vi attende per un esame preliminare della Vostra posizione.

 

 

 

Modena, 4 febbraio 2017

STUDIO ABACO
Roberta Adami