Voluntary Disclosure. L’evasione fiscale e l’interposizione fittizia fanno i conti con la crescente trasparenza dell’informazione finanziaria. Le Amministrazioni centrali hanno perfezionato meccanismi che consentono loro di esercitare la propria legittima attività di accertamento con mezzi estremamente efficaci. Vediamo come funziona con alcuni esempi.

 

Prosegue il confronto tecnico in materia di Voluntary Disclosure, il procedimento che – come noto – consente al contribuente italiano di regolarizzare le attività detenute illecitamente in Italia e/o all’estero, ricollegandoci ai contenuti del recente articolo di Roberta Adami (23 gennaio 2017), là dove aveva sottolineato e ben chiarito come l’evasione fiscale e l’interposizione fittizia debbano oggi fare i conti con la sempre crescente trasparenza dell’informazione finanziaria.

Le Amministrazioni centrali hanno infatti perfezionato un meccanismo di scambi di dati ed informazioni che consente loro di poter esercitare la propria legittima attività di accertamento con mezzi estremamente efficaci.

Assistendo quotidianamente i suoi clienti, lo Studio Abaco di Modena conferma il fatto che l’informazione finanziaria ha permesso di modificare radicalmente l’attività di accertamento: dalle verifiche di massa, alla ricerca di indizi di evasione – quelli che ancora oggi sono definite “presunzioni” – ad un’attività di intelligence fiscale così puntuale, da essere capace di acquisire immediatamente le prove dell’evasione, a seguito della cui acquisizione procedere ad un formale e doveroso coinvolgimento del contribuente/malcapitato (che verrà messo a parte dei procedimenti a suo carico a “giochi fatti”).

L’evasore italiano che fino a poco tempo fa scommetteva sulla opacità del Sistema finanziario e sulla scarsa collaborazione tra Stati oggi è oggetto di continue attenzioni grazie alle sempre più precise informazioni che la maggior parte dei Paesi del mondo inoltra all’Agenzia delle Entrate (a sua insaputa).

È dell’altro ieri la notizia di un ulteriore allungamento della Lista di Paesi che hanno deciso di scambiare automaticamente informazioni finanziarie con l’Italia, in accordo di reciprocità.

Diamo quindi il benvenuto a:

  • Arabia Saudita
  • Brasile
  • Groenlandia
  • Israele
  • Kuwait
  • Russia
  • Singapore
  • Uruguay

Il N. 24 della Gazzetta Ufficiale – del 30 gennaio 2017 – dimostra ancora una volta come la nostra Amministrazione fiscale prosegua con determinazione il monitoraggio di contribuenti italiani presenti ed attivi in ogni angolo del Pianeta.

Per comprendere la ratio di questa strategia, vale la pena ricordare il contenuto dell’art. 2 DPR 917/86:

“1. Soggetti passivi dell’imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato”.

I successivi commi 2 e 2 bis del medesimo articolo chiariscono chi sia “residente”:

  • le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta siano iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o abbiano in Italia il domicilio o la residenza;
  • chi avesse optato per cancellarsi dall’anagrafe della popolazione residente per trasferirsi in quelli che – un tempo – venivano definiti “paradisi fiscali” (fatta salva la prova contraria).

Il cittadino cancellato dall’anagrafe, ad esempio, del comune di Bologna o di Reggio Emilia e trasferitosi in uno Stato non collaborativo (Paradiso fiscale) è quindi residente in Italia.

Chi invece ha deciso di trasferirsi in altro Paese è bene sappia che quel Paese scambia le sue informazioni sensibili con l’Italia.

Prendiamo il caso di fantasia del professionista di Modena che, allettato da una proposta di lavoro in Arabia Saudita, si sia trasferito negli Emirati Arabi per un periodo di tempo. Dimenticandosi l’iscrizione all’AIRE ed, ovviamente, la dichiarazione di quei redditi in Italia.

Per effetto degli accordi sottoscritti sarà la stessa Arabia Saudita a comunicare all’Agenzia delle Entrate che quel cittadino ha operato in quel Paese, in che periodo, per quanto tempo ed a fronte di quali compensi. Sarà sempre l’Arabia Saudita ad inviare l’elenco delle attività finanziarie intestate al professionista italiano tutt’ora presenti in quel Paese.

Questa estensione del numero di Stati collaborativi è quindi particolarmente interessante ai fini della Voluntary Disclosure.

Immaginiamo il contribuente italiano che, invece di accedere alla prima fase della regolarizzazione (anno 2015, conlusasi per la maggior parte dei contribuenti alla fine del 2016), abbia preferito chiudere i propri rapporti finanziari nei paradisi europei (quelli storici, dalla Svizzera alla Repubblica di San Marino, dal Liechtenstein passando eventualmente per l’Austria ed il Principato di Monaco), trasferendo le proprie attività nei Paesi del Golfo – Arabia Saudita e Kuwait, oppure nell’estremo oriente (Singapore e Malesia), eventualmente passando per Israele e per la Russia.

Tutti questi Paesi oggi scambiano informazioni con l’Italia.

L’Agenzia delle Entrate, passo dopo passo saprà ricostruire tutte le sue mosse… mettendolo in scacco!

La Voluntary Disclosure Bis è l’ultima opportunità per uscire, in presenza dei presupposti di Legge, allo scoperto, pagando le imposte evase e regolarizzando la propria posizione fiscale.

L’elenco della piattaforma di trasparenza fiscale comprende oggi 81 paesi, ma si tratta comunque di un dato parziale, se consideriamo che i Paesi aderenti agli standard OCSE sono oltre 100.

Come funziona lo scambio?

Mediante il ricevimento da parte dell’Agenzia delle Entrate di numerosi dati relativi ai cittadini italiani “attivi” nel mondo: il nome, l’indirizzo, lo Stato di residenza, il numero, il saldo o il valore del conto, l’importo totale lordo dei dividendi percepiti, nonché quello degli altri redditi, gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle attività finanziarie.
Dati come dicevamo puntuali ed incontrovertibili, “certificati” da uno Stato estero…

È quindi in questo scenario che invitiamo in particolare i contribuenti dell’Emilia-Romagna e in particolare delle province di Modena, Bologna, Ferrara o Reggio Emilia a prendere contatto con lo Studio ABACO di Modena per un primo appuntamento.

Procederemo con riservatezza e nel pieno rispetto dell’ordinamento. Proponendo la soluzione idonea al caso di specie, richiedendo un costruttivo confronto con l’Agenzia delle Entrate sui casi di particolare complessità.

L’esperienza e le competenze acquisite da ABACO in materia di Voluntary Disclosure sono a Vostra disposizione.

 

Modena, 1 Febbraio 2017

STUDIO ABACO
Alessandro Stradi