In queste ultime settimane ABACO ha ricevuto clienti destinatari di accertamenti fiscali emessi a norma dell’art. 32 del DPR 600/73. Vediamo di cosa si tratta.

 

Si tratta di contribuenti di nazionalità italiana, residenti fiscalmente in Italia, titolari di redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, di capitale o di redditi diversi prodotti all’estero e mai dichiarati in Italia.

Vediamo insieme una delle disposizioni più comuni: Il Consiglio dell’Unione Europea, il 3 giugno 2003, ha adottato la Direttiva 2003/48/CE concernente la tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamento di interessi.

Obiettivo della direttiva UE è consentire che tali redditi corrisposti in uno stato membro della UE a favore di un cittadino UE residente in un altro stato membro della UE, siano soggetti ad imposizione fiscale secondo la legislazione fiscale del paese di residenza.

Esempio: cittadino italiano residente in Italia che abbia percepito interessi attivi bancari in Germania, senza preoccuparsi di dichiarare tale reddito in Italia. Commettendo una violazione sia in materia degli obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW) sia in materia di imposte dirette.

Pensiamo, ed è un caso molto frequente, al cittadino italiano che abbia deciso di trasferirsi per un periodo in Francia o in Inghilterra (UK) ed in quel paese abbia esercitato un’attività lavorativa quale dipendente di una società francese o inglese, percependo una regolare retribuzione senza pensare di presentare alcuna dichiarazione fiscale in Italia, paese di residenza. Un italiano quindi non iscritto all’AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all’estero) e che oggi si trova a pagare le imposte in Italia, paese di residenza fiscale.

Il TUIR, adottando il criterio di tassazione mondiale, prevede infatti che tali redditi siano invece dichiarati in Italia nel rispetto, laddove presenti, degli accordi reciproci volti ad evitare la doppia imposizione fiscale. Accordi che possono trovare applicazione solo laddove il contribuente abbia correttamente provveduto alla dichiarazione fiscale in Italia con richiesta di riconoscimento di quanto già pagato all’estero.

Pensiamo anche al dipendente italiano, residente in Italia, che abbia ricevuto in pagamento stock option emesse dalla casa madre americana proprietaria della società per cui lavora. La stock option è generalmente tassata in Italia mentre il valore delle attività finanziarie all’estero (azioni) e i redditi da queste prodotti (dividendi) non vengono spesso dichiarati in Italia, con conseguente evasione di obblighi di Legge.

Cosa è cambiato negli ultimi anni?

È accaduto che gli Stati aderenti all’Unione Europea e, in generale, tutti i paesi aderenti all’OCSE abbiano deciso di iniziare a parlarsi, di comunicare tra loro, trasmettendo tutte le informazioni presenti nelle varie banche dati al paese di residenza fiscale del cittadino UE operante, in qualche misura, nel proprio stato.

È il caso del cittadino italiano residente in Italia titolare di un conto corrente bancario in Germania mai dichiarato al Fisco e dal quale ha percepito negli anni redditi di capitale (dividendi).

Oggi l’amministrazione finanziaria tedesca comunica puntualmente chi siano questi cittadini, in quale banca abbiano aperto rapporti bancari/finanziari, e quali siano i redditi non dichiarati in Italia (dividendi). L’Agenzia delle Entrate dispone oggi di molte informazioni di questa natura e tali informazioni aumenteranno in misura esponenziale nei prossimi anni.

Gli accertamenti che ABACO sta esaminando hanno consentito di constatare come le informazioni fossero puntuali e molto dettagliate (nome della banca depositante, indirizzo della filiale, importo dei dividendi percepiti…).

Se ricevete uno di questi inviti cosa potete fare?
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I professionisti di studio vi accompagneranno nel percorso di regolarizzazione attraverso l’istituto del ravvedimento operoso o della Voluntary disclosure.

Una via che vi consentirà di incontrare i funzionari dell’Amministrazione finanziaria con la giusta serenità e disponibilità a definire le proprie irregolarità fiscali rapidamente e senza esitazioni.

Oggi tutto questo è possibile attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa ed il pagamento delle imposte e sanzioni dovute. In misura calmierata e grazie alle norme vigenti in materia.

Pensiamo anche al cittadino spagnolo residente a Valencia che lavora in Italia per conto di una società spagnola e che trascorre la maggior parte dei giorni dell’anno in Italia. Tale cittadino deve esaminare attentamente la propria situazione fiscale, assolvere le imposte in un solo stato, richiedendo il riconoscimento delle imposte trattenute da parte del datore di lavoro nell’altro stato UE.

I casi che ci troviamo ad affrontare ogni giorno sono quindi tanti e complessi.

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