Abaco Energy – Interpello n. 515, Sisma bonus acquisti 

I contribuenti che acquistino unità immobiliari oggetto di interventi di demolizione e ricostruzione, situati nei comuni a rischio sismico 1, 2 e 3 entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, godono di una detrazione d’imposta (c.d. sisma bonus acquisti), prevista dall’art. 16 comma 1-septies del DL 63/2013, nella misura del 75 per cento in caso di riduzione di una classe di rischio sismico, ovvero dell’85 per cento in caso di riduzione di due classi di rischio, del prezzo della singola unità immobiliare. Il limite massimo di spesa agevolabile è di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

Le suddette percentuali sono elevate al 110% laddove vengano rispettati i requisiti dell’art. 119 DL 34/2020.

La situazione prospettata nell’interpello ha ad oggetto una società che procederà a demolire un fabbricato per ricostruirlo con un titolo edilizio idoneo e di cedere tutte le unità immobiliari entro 18 mesi dalla conclusione dei lavori, previsti per la fine del 2021, prevedendo per gli acquirenti la possibilità di usufruire del sisma bonus acquisti.

Di seguito le risposte dell’Agenzia ai quesiti posti dall’istante:

  1. Si riconosce il Sisma Bonus acquisti su tutte le unità immobiliari costruite entro il 31 dicembre 2021, ma vendute dopo i successivi 18 mesi?

Affinché gli acquirenti delle unità immobiliari possano beneficiare della detrazione del sisma bonus è necessario che l’atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori sia stipulato entro il 31 dicembre 2021, poiché le detrazioni previste dall’art. 16 del DL 63/2013 fanno riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.

Quest’interpretazione è valida fin tanto che non vi saranno nuove proroghe con le future leggi di Bilancio, azione auspicabile considerando anche la disponibilità del Recovery Fund stanziato dall’Unione Europea e la volontà del governo di incentivare la riqualificazione del patrimonio immobiliare italiano. D’altronde la proroga delle detrazioni energetiche è ormai una prassi consolidata.

  1. È riconosciuta la detrazione autonoma sul costo di costruzione del garage?

Il quadro normativo di riferimento per il sisma bonus acquisti è l’art. 16-bis del TUIR, pertanto sono applicabili i chiarimenti di prassi resi in materia nel corso degli anni: il limite di spesa annuale agevolabile di 96.000 Euro riguarda la singola unità immobiliare e le sue pertinenze unitariamente considerate, anche se quest’ultime sono accatastate separatamente.

  1. È riconosciuta la detrazione prevista dal bonus mobili?

Poiché gli interventi di demolizione e ricostruzione sono ricompresi all’interno della categoria di interventi di ristrutturazione edilizia (art. 3 lett. d) DPR 380/2001), si riconosce il bonus mobili del 50% su un ammontare complessivo non superiore ad € 10.000.

  1. Una società che acquista le unità abitative quali beni strumentali destinati alla locazione può beneficiare del sisma bonus acquisti?

La risoluzione 34/e del 2020 dell’Agenzia delle Entrate riprende i principi espressi da varie sentenze della Corte di Cassazione in cui si definisce la ratio legis dietro la previsione normativa della detrazione per riqualificazione energetica: “[…] consiste nell’intento d’incentivare gli interventi di miglioramento energetico dell’intero patrimonio immobiliare nazionale, in funzione della tutela dell’interesse pubblico ad un generalizzato risparmio energetico […] le quali non pongono alcuna limitazione, né di tipo oggettivo (con riferimento alle categorie catastali degli immobili), né di tipo soggettivo […]”. Applicando per analogia i principi ripresi dalla Corte di Cassazione sugli interventi di riqualificazione energetica anche al sisma bonus, la detrazione fiscale spetta ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”. È solo il caso di precisare che i titolari di reddito di impresa godono della detrazione nella misura del 75%, ovvero 85%, in quanto non rientranti nell’ambito normativo del superbonus.

Abaco Energy è a disposizione per valutare i Tuoi progetti immobiliari!

FOLLOW US ON