La Fondazione Enasarco si occupa della gestione del trattamento pensionistico integrativo in favore dei rappresentanti e degli agenti e garantisce l’indennità dovuta all’agente al momento della cessazione del rapporto di agenzia, accantonata nel FIRR (Fondo indennità di risoluzione del rapporto). Sono obbligati all’iscrizione alla suddetta Fondazione sia gli agenti operanti individualmente sia quelli operanti in forma societaria, qualunque sia la configurazione giuridica assunta, mentre sono esclusi da tale obbligo i procacciatori e i mediatori.

Il contributo previdenziale è a carico dell’agente e del preponente in misura paritetica, ma quest’ultimo è responsabile del pagamento anche per la parte relativa all’agente. Le modalità di determinazione del contributo dovuto differiscono a seconda che l’attività di agente e rappresentante sia esercitata:

  1. non in forma di società di capitali (agente operante in forma individuale, Sas e Snc), la cui l’aliquota contributiva è pari al 17,00%, di cui l’8,50% a carico dell’agente e l’8,50% a carico della casa mandante;
  2. in forma di società di capitali, la cui aliquota contributiva è differenziata in base a scaglioni di importi provvigionali annui.

Il versamento dei contributi Enasarco è eseguito trimestralmente dal proponente sia per la parte a proprio carico, che per quella trattenuta all’agente nella propria area riservata inEnasarco entro le seguenti scadenze:

  • 20 maggio per il 1° trimestre dell’esercizio in corso;
  • 20 agosto per il 2° trimestre dell’esercizio in corso;
  • 20 novembre per il 3° trimestre dell’esercizio in corso;
  • 20 febbraio dell’anno successivo per il 4° trimestre dell’esercizio in corso.
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