Torniamo su una disposizione tributaria complessa e dibattuta, provando a semplificare e condividere alcuni concetti basilari. L’art. 167 definisce innanzitutto i soggetti controllati non residenti come le imprese, le società e gli enti non residenti in Italia, per i quali si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

  1.  sono controllati direttamente o indirettamente, da parte di un ente italiano;
  2. oltre il 50 per cento della partecipazione ai loro utili è detenuto, direttamente o indirettamente, mediante una o più società controllate.

 

Quando si applica la disciplina?

Quando i soggetti controllati non residenti integrano congiuntamente le seguenti condizioni:

  •  sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia (c.d. Effective Tax Ratio test);
  • oltre un terzo dei proventi da essi realizzati rientra nella più ampia categoria dei c.d. “passiva income”, tra cui interessi, canoni, dividendi, etc… (c.d. Passive Income Test).

 

Effetti?

Se le condizioni sono entrambe integrate il reddito del soggetto estero è imputato per trasparenza al soggetto controllante italiano, il quale può sempre dimostrare che, nonostante il mancato superamento dei test, l’attività estera è effettiva, quindi genuina. In sintesi, si entra nel regime dell’art. 167 TUIR quando l’attività economica della partecipata non è effettiva. Allo stesso modo, mettendo in atto un’attività economica vera, effettiva, si esce dal regime. Lo studio e l’applicazione della Direttiva “ATAD 1” e delle istruzioni ai modelli delle dichiarazioni dei redditi consentono, unitamente ad un approfondita conoscenza della società, di gestire correttamente tutte queste situazioni.

Abaco è a Tua disposizione!

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