Con l’interpello n. 680 del 07/10/2021 l’Agenzia delle Entrate ha precisato, con riferimento al caso prospettato, le modalità con le quali calcolare il 25% della superficie disperdente lorda, requisito minimo per poter rientrare, come intervento trainante di efficientamento energetico, nel Superbonus 110%.
In particolare il caso riguarda la presenza di un sottotetto non riscaldato. La conclusione prevede la possibilità di includere nei lavori sopracitati anche gli interventi di coibentazione del tetto, a condizione che il requisito dell’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda venga raggiunto senza includere nel computo la superficie del tetto (lo ripetiamo, in un contesto nel quale il sottotetto non sia riscaldato).

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